UNIONE NAZIONALE DOTTORI IN SCIENZE POLITICHE
CODICE DEONTOLOGICO DEL SOCIO

Titolo II - La responsabilità del socio nei confronti della persona utente e cliente
Titolo III - La responsabilità del socio nei confronti della società
Titolo IV - La responsabilità del socio nei confronti dei colleghi e di altri professionisti
Titolo V - La responsabilità del socio nei confronti dell'organizzazione di lavoro
Titolo VI - La responsabilità dell’Unione Nazionale Dottori in Scienze Politiche nei confronti della professione

PREMESSA

Questo Codice deontologico dei soci U.N.Do.S.P. si adotta alle attività professionali svolte sul territorio degli Stati Comunitari ed Extracomunitari ed è ispirato dalla quotidiana esperienza dei Professionisti, dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e deontologiche sviluppate nel tempo, dai codici deontologici e dalle tesi, prodotti in ambito internazionale, e dalle loro sperimentazioni.
Il Codice è costituito dai principi e dalle regole che i soci devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.
Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione. I soci sono impegnati per la sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonché nell'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.

TITOLO I
PRINCIPI

1. L’attività del socio si basa sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà.
2. L’attività del socio è al servizio delle persone, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. Ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio.
3. L’attività del socio considera e accoglie ogni persona portatrice di un domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico o tecnico.
4. L’attività del socio svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il socio non esprime giudizi di valore sulle persone in base alle loro richieste di prestazioni.
6. L’attività del Professionista del socio si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione.
Il socio ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti.

TITOLO II
LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIO VERSO L’ UTENTE-CLIENTE


Capo I
Diritti degli utenti - clienti
7. Il socio deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa.

Capo II
Regole generali di comportamento del socio
8. Il socio deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda, il mandato affidato decada o la normativa glielo imponga.
9. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, il socio si consulta con altri soci competenti e, se lo ritiene opportuno, trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo.
10. Il socio di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza.
11. Nel rapporto professionale il socio non deve utilizzare le notizie acquisite dal Cliente per interessi o vantaggi personali.

Capo III
Riservatezza e segreto professionale
12. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario del cliente - cliente è dovere del socio, nei limiti della normativa vigente.
13. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga il socio a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
14. Il socio deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti. Nelle pubblicazioni scientifiche e/o tecniche e/o amministrative nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.
15. Il socio che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:
rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi
autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione.
16. Il socio è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate.
17. La trasmissione ad altri enti o colleghi di documentazione relativa a utenti o clienti comporta la trasmissione di ufficio del segreto professionale. La collaborazione del socio alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.
18. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

TITOLO III
RESPONSABILITÀ DEL SOCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Capo I
Partecipazione e promozione del benessere sociale
19. Il socio deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti.
20. Il socio deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie.

TITOLO IV
LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIO NEI CONFRONTI DI COLLEGHI SOCI ED ALTRI PROFESSIONISTI

Capo I
Rapporti con i colleghi soci ed altri professionisti
21. Il socio intrattiene con i colleghi soci e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente e del cliente e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi.
22. Il socio che stabilisce un rapporto di lavoro a vario titolo con colleghi soci, altri professionisti ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche (se esistenti) che informano la specifica professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento. Nel caso di professioni non regolate da alcun codice deontologico, il socio applicherà il presente codice deontologico suggerendo al Professionista l’osservanza dello stesso.
23. In caso di grave incompetenza professionale di un collega socio o altro Professionista che possa causare grave pregiudizio all'utente o al cliente, e nell'interesse degli stessi, Il socio ha l'obbligo di segnalare la situazione all’ UNIONE NAZIONALE DOTTORI IN SCIENZE POLITICHE.

TITOLO V
LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIO NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO

Capo I
Il socio nei confronti dell'organizzazione di lavoro
24. Il socio deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.
25. Il socio deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia e all'efficienza dei suoi interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.
26. Il socio non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che potrebbero comportare azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato, che potrebbero compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.
27. Il socio deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci.

TITOLO VI
LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIO NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

Capo I
Promozione e tutela della Professione
28. Il socio può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.
29. Il socio deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.
30. Il socio deve adoperarsi nei diversi livelli dell'esercizio professionale per far conoscere e difendere i valori, le conoscenze e la metodologia della professione. Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e la divulgazione della propria esperienza.
31. Il socio è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate all'utente ed al cliente.
32. Il socio sociale deve segnalare per iscritto all EAQP l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.

Capo II
Onorari
33. Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra il socio ed il cliente.
Il socio è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento.
34. Il socio ha il dovere di attenersi al tariffario concordato con il cliente utente al momento del contratto, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.
Capo III


Sanzioni
35. L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con la radiazione dall’ UNIONE NAZIONALE DOTTORI IN SCIENZE POLITICHE.
Nei casi più gravi d’inosservanza recidiva l’UNIONE NAZIONALE DOTTORI IN SCIENZE POLITICHE provvede ad inviare comunicazione formale all’Ordine Professionale, Albo o Registro esistente nella nazione d’appartenenza del socio; in mancanza di Ordini Professionali, Albi o Registri l’ UNIONE NAZIONALE DOTTORI IN SCIENZE POLITICHE provvede ad inviare la comunicazione alle competenti autorità esistenti nella nazione d’appartenenza del socio.


Capo IV
Rapporti con l’ UNIONE NAZIONALE DOTTORI IN SCIENZE POLITICHE
36. Il socio ha il dovere di collaborare con l’UNIONE NAZIONALE DOTTORI IN SCIENZE POLITICHE per l'attuazione delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Segretario Generale Nazionale i fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.
37. Il socio chiamato a far parte del Consiglio Nazionale deve adempiere l'incarico con impegno costante, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale.
Il socio in regola con la propria quota associativa è autorizzato all’uso della matricola identificativa assegnata all’atto dell’iscrizione.

Capo V
Attività professionale del socio all'estero
38. Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, il socio è tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del Paese in cui esercita.

Capo VI
Aggiornamento del Codice
39. Gli organi dell’UNIONE NAZIONALE DOTTORI IN SCIENZE POLITICHE preposti, sulla scorta delle questioni e problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione.